La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3930/2025, ha stabilito che l'accollo di un debito fiscale non consente all'accollante di utilizzare i propri crediti d'imposta in compensazione. La Corte ha chiarito che, ai fini tributari, l'accollo ha solo efficacia interna tra le parti private. Per l'Erario, il debitore rimane sempre il soggetto originario, facendo mancare il requisito fondamentale dell'identità soggettiva tra debitore e creditore, necessario per la compensazione secondo l'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Questo principio è stato ritenuto valido anche per i periodi d'imposta antecedenti alla legge del 2019 che ha esplicitamente vietato tale pratica.
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