In un caso relativo a un rimborso fiscale, l'Amministrazione Finanziaria ha eseguito il pagamento dovuto a un contribuente solo a seguito di un giudizio di ottemperanza, appellando però la relativa sentenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che il pagamento effettuato in pendenza di un'azione esecutiva non costituisce acquiescenza e non preclude il diritto di impugnazione. Tuttavia, poiché lo scopo del giudizio era stato raggiunto con il pagamento, l'appello è stato respinto, con la sola correzione della motivazione della sentenza di merito.
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