La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6200/2025, ha rigettato il ricorso di alcuni contribuenti contro un avviso di accertamento per operazioni inesistenti. La Corte ha ribadito che, una volta che l'Amministrazione Finanziaria fornisce elementi presuntivi (gravi, precisi e concordanti) sulla fittizietà delle operazioni, l'onere della prova si sposta sul contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare l'effettiva esistenza delle transazioni, e a tal fine non sono sufficienti le sole fatture o la prova dei pagamenti. L'ordinanza chiarisce anche i principi sulla successione dei soci nei debiti della società cancellata.
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