La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un Pubblico Ministero contro un'ordinanza del Tribunale che aveva restituito gli atti. Il Tribunale riteneva erronea la citazione diretta a giudizio per un furto aggravato, richiedendo invece un'udienza preliminare. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che non si tratta di un provvedimento abnorme. Sebbene l'ordinanza provochi una regressione del procedimento, non impone al PM di compiere un atto nullo. Anzi, l'udienza preliminare offre maggiori garanzie all'imputato. Pertanto, in assenza di una stasi insuperabile o di un'imposizione a compiere un atto viziato da nullità, l'ordinanza non è impugnabile per abnormità.
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