Un'agenzia di viaggi con sede all'estero si è vista negare una richiesta di rimborso IVA per l'anno 2010. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato la decisione, chiarendo che il rimborso IVA per le agenzie di viaggi non è ammissibile quando si applica il regime speciale IVA (art. 74-ter DPR 633/72). Questo regime, che tassa il margine dell'agenzia, esclude la detrazione e il rimborso dell'imposta pagata sui servizi acquistati per i turisti. La Corte ha sottolineato che spetta alla società dimostrare di non agire come tour operator e di vendere solo servizi singoli, prova che in questo caso non è stata fornita in modo adeguato.
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