Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva prosciolto un cittadino accusato di resistenza a pubblico ufficiale, applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'accusa sosteneva l'inapplicabilità del beneficio a causa delle riforme restrittive introdotte nel 2019. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. I giudici hanno stabilito che la riforma del 2019 non può applicarsi retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Di conseguenza, per i reati antecedenti alla riforma, resta valida la possibilità di applicare la particolare tenuità del fatto, confermando il proscioglimento dell'imputato.
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