Un cittadino, dichiarato contumace in primo grado, viene condannato in appello senza che gli sia mai stata recapitata la notifica dell'estratto contumaciale. Ritenendo la sentenza definitiva, la Procura emette un ordine di carcerazione. Il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza del condannato, ritenendo sufficiente la comunicazione telematica inviata al difensore durante l'emergenza Covid. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del condannato, stabilendo che la notifica dell'estratto contumaciale è un adempimento indispensabile per far decorrere i termini di impugnazione. Di conseguenza, la sentenza non poteva considerarsi esecutiva. La Suprema Corte annulla l'ordinanza, ordina l'immediata scarcerazione dell'uomo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per effettuare la corretta notifica.
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