La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15028/2025, ha stabilito che l'indennizzo assicurativo per la perdita di una nave è dovuto anche se l'imbarcazione ha seguito una rotta diversa da quella preventivata, qualora la polizza descriva il viaggio in termini generici. In questo caso, l'assicuratore non può negare il pagamento, a meno che non provi che la deviazione abbia direttamente influito sul sinistro. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della richiesta di indennizzo tramite l'istituto dell'abbandono nave da parte della società utilizzatrice, subentrata nei diritti della proprietaria originaria.
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