La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10807/2025, ha rigettato il ricorso di una società conduttrice che lamentava un grave inadempimento del locatore per la presunta abusività di una parte dell'immobile commerciale locato. La Corte ha stabilito che grava sul conduttore, che agisce per la risoluzione del contratto, l'onere di provare non solo l'esistenza dell'irregolarità edilizia, ma anche e soprattutto il concreto e specifico pregiudizio che tale irregolarità ha causato al godimento del bene, impedendo l'esercizio della sua attività. In assenza di una specifica pattuizione contrattuale, il locatore non è tenuto a garantire l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'attività specifica del conduttore.
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