Una società ha aderito alla definizione agevolata per un avviso di accertamento, estinguendo la lite. Per un secondo avviso, ha contestato la mancata deducibilità della perdita di una partecipazione in una società fallita. La Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto: la perdita di valore di una quota societaria, anche a seguito di fallimento, non è deducibile. La deducibilità della perdita di partecipazione è ammessa solo al momento della sua effettiva cessione (realizzo), secondo le regole della 'Participation Exemption' (PEX), e non può essere trattata come una sopravvenienza passiva. La Corte ha quindi dato ragione all'Agenzia delle Entrate su questo punto, rinviando il caso al giudice precedente solo per un vizio procedurale.
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