Un cittadino, condannato per lesioni personali, ha richiesto la restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna, sostenendo di non aver mai avuto effettiva conoscenza del processo. L'imputato aveva eletto domicilio presso il suo primo difensore di fiducia, il quale aveva poi rinunciato al mandato inviando la comunicazione a un indirizzo errato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che la notifica degli atti presso lo studio del difensore di fiducia domiciliatario fa presumere la conoscenza del processo. Per superare questa presunzione e ottenere la restituzione in termini, l'imputato deve dimostrare di essersi attivato periodicamente per chiedere informazioni al professionista, non potendo invocare la propria colpevole inerzia o il semplice disinteresse per le sorti del giudizio.
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