Il Ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di evasione, lamentando l'omessa valutazione della memoria difensiva inviata tramite PEC durante l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la mancata analisi di una memoria difensiva costituisce nullità solo se l'atto contiene argomenti nuovi, autonomi e decisivi per la decisione. Nel caso specifico, l'unica novità riguardava una richiesta di improcedibilità per decorso dei termini di impugnazione, ritenuta palesemente infondata poiché il reato era stato commesso nel 2019, prima dell'entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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