La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società contro l'Agenzia delle Entrate in un caso di riqualificazione fiscale. L'Amministrazione aveva riqualificato una complessa operazione, consistente in un conferimento di ramo d'azienda in una newco e successiva cessione totalitaria delle quote di quest'ultima, come un'unica cessione d'azienda. La Corte ha stabilito che, alla luce delle modifiche legislative sull'art. 20 del Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUR), qualificate come interpretazione autentica e quindi retroattive, la tassazione deve basarsi esclusivamente sulla natura e sugli effetti giuridici del singolo atto presentato a registrazione, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati. Qualsiasi contestazione di elusione deve seguire la procedura specifica dell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.
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