Una sentenza del Tribunale di Torino chiarisce la ripartizione delle spese nel giudizio di divisione di un immobile cointestato, scaturito da un pignoramento a carico di uno solo dei comproprietari. Il provvedimento stabilisce un doppio criterio: il debitore, per il principio di soccombenza, deve rimborsare integralmente le spese legali ai creditori che hanno agito. Le spese funzionali alla divisione (es. CTU), invece, vengono poste a carico della massa e ripartite tra tutti i comproprietari in base alle rispettive quote, poiché rispondono a un interesse comune.
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