Una banca creditrice agisce per far dichiarare la simulazione di una compravendita immobiliare tra i suoi debitori e i loro figli, che a loro volta avevano trasferito una quota ai cugini. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale della creditrice, stabilisce il principio di opponibilità della nullità dell'atto originario anche agli ultimi acquirenti. La Corte chiarisce che, essendo stati convenuti fin dal primo grado nel giudizio di simulazione, essi non possono essere considerati 'terzi' ai quali la nullità non è opponibile, ma parti sostanziali del processo, con la conseguenza che la declaratoria di nullità produce effetti diretti anche nei loro confronti.
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