Un investitore ha subito perdite ingenti operando in futures. Dopo aver citato in giudizio la banca chiedendo la nullità dei contratti, ha modificato la sua domanda in risoluzione per inadempimento. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'investitore, stabilendo che tale modifica costituisce una 'mutatio libelli' non consentita. La Corte ha chiarito che i motivi del ricorso devono colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti risultano inammissibili.
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