Una società finanziaria ha agito in giudizio contro un'Azienda Sanitaria Locale per recuperare ingenti crediti vantati da farmacie. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un principio cruciale: il soggetto passivo dell'obbligazione non è l'ente che autorizza la prestazione (l'ASL), bensì l'ente incaricato del pagamento. La Corte ha stabilito che la corretta identificazione del debitore è fondamentale, pena il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva.
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