Una società ha citato in giudizio il proprio istituto di credito per addebiti illegittimi. La banca ha eccepito la prescrizione, ma la Corte d'Appello ha stabilito che la lettera interruttiva della prescrizione inviata dalla società era valida, pur non specificando l'importo esatto, poiché manifestava chiaramente la volontà di recuperare le somme. La Corte ha inoltre confermato la nullità di clausole di interesse indeterminate e ribadito che spetta alla banca provare le condizioni contrattuali. L'appello della banca è stato respinto, mentre quello incidentale della società è stato accolto, con un conseguente aumento della somma da restituire.
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