Un contribuente ha proposto l'impugnazione estratto di ruolo contestando ventisei cartelle di pagamento mai notificate e sostenendo la propria estraneità ai debiti per rinuncia all'eredità. Sebbene la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avesse accolto il ricorso dichiarando nulle le cartelle, la Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito. I giudici di legittimità hanno applicato l'art. 12, comma 4-bis del DPR 602/1973, che limita drasticamente la possibilità di contestare l'estratto di ruolo. Secondo la norma, il cittadino deve dimostrare un interesse concreto e immediato, come il pregiudizio per la partecipazione a una gara d'appalto o il blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. In assenza di tale prova, l'azione è inammissibile fin dall'origine, portando alla cassazione della sentenza senza rinvio.
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