Una società turistica ha impugnato un avviso di pagamento TARI, basandosi su precedenti sentenze favorevoli, sulla presunta carenza di motivazione dell'atto e sull'errata applicazione della tariffa per un'attività stagionale che smaltisce in proprio i rifiuti speciali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il giudicato esterno non si applica alle interpretazioni normative e che, in presenza di licenza annuale, la tassa è dovuta per l'intero anno a meno di una comprovata impossibilità oggettiva di utilizzo dei locali. La riduzione per rifiuti speciali è stata negata per il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi.
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