La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33823/2024, ha stabilito un importante principio sul giudicato esterno nel processo tributario. Il caso riguardava un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate verso una società. Dopo un lungo iter giudiziario, la Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio, aveva annullato l'atto basandosi su sentenze definitive relative ad altre annualità (giudicato esterno). L'Agenzia ha impugnato tale decisione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che un giudicato formatosi prima della precedente pronuncia di Cassazione non può essere sollevato per la prima volta nel giudizio di rinvio, poiché avrebbe dovuto essere eccepito in quella sede. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Continua »