La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6552/2024, ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro dimostrare l'impossibilità di adempiere all'obbligo di repechage. Tale onere probatorio si estende anche alla verifica della possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, compatibili con il suo bagaglio professionale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, in parte perché mirava a una rivalutazione dei fatti e in parte per l'applicazione della regola della "doppia conforme", essendo le decisioni di primo e secondo grado fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
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