Un soggetto, condannato per furto aggravato, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Tale appello veniva dichiarato inammissibile per un vizio formale, ovvero la mancanza della sottoscrizione digitale del difensore. In seguito, l'imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque dichiarare l'improcedibilità del reato per la sopravvenuta necessità della querela, introdotta da una riforma legislativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la causa di appello inammissibile prevale sulla sopravvenuta condizione di procedibilità, consolidando la sentenza di condanna.
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