La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno e sei mesi. Il ricorrente contestava la sussistenza della sua pericolosità sociale, ritenendo la decisione basata su vecchi precedenti e priva di motivazione reale. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge o motivazione del tutto inesistente. Nel caso specifico, la Corte d'Appello ha ampiamente giustificato il provvedimento evidenziando i numerosi precedenti penali per furto, ricettazione e spaccio, uniti all'assenza di un'attività lavorativa lecita. Di conseguenza, il soggetto viveva abitualmente con i proventi di attività delittuose, confermando la legittimità della misura applicata.
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