L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza favorevole a un contribuente effettuando la notifica a mezzo posta privata nel febbraio 2017. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile per inesistenza della notifica. La Cassazione, pur correggendo la qualificazione del vizio da inesistenza a nullità, ha confermato il rigetto del ricorso. Poiché il contribuente è rimasto contumace, la nullità non è stata sanata. Inoltre, l'operatore privato dell'epoca non possedeva poteri certificativi, rendendo impossibile attestare con certezza legale la data di consegna dell'atto. Tale mancanza di certezza impedisce di verificare la tempestività dell'impugnazione, rendendo inutile anche l'ordine di rinnovazione della notifica. La Suprema Corte ha quindi sancito l'inammissibilità definitiva dell'appello per tardività.
Continua »