La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3703/2023, ha stabilito che un'Azienda Sanitaria Locale non può ridurre unilateralmente il compenso medico previsto dagli accordi collettivi, neanche se giustificato da un piano di rientro dal deficit. La Corte ha però confermato la nullità di un'indennità di rischio generalizzata, concessa a tutti i medici di continuità assistenziale da un accordo regionale, perché non legata a specifiche e particolari condizioni di disagio come richiesto dalla normativa nazionale.
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