Un ex dipendente ha citato in giudizio un istituto previdenziale per la rideterminazione della sua pensione integrativa, chiedendo l'inclusione di un Assegno di Garanzia Retribuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'istituto, confermando che l'assegno, in quanto voce retributiva fissa e continuativa e non riassorbita nel tempo, deve essere computato nella base di calcolo della pensione, basandosi su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
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