La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una Cassa di previdenza privata contro la decisione di merito che aveva giudicato illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione di un iscritto. La Corte ha ribadito che tali prelievi, qualificabili come prestazioni patrimoniali, possono essere istituiti solo dalla legge statale (principio della riserva di legge) e non rientrano nell'autonomia gestionale degli enti previdenziali. Inoltre, è stato confermato che il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute si prescrive in dieci anni e non in cinque.
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