Un'impresa appaltatrice ha eseguito lavori aggiuntivi di manutenzione del verde non preventivamente autorizzati dall'amministrazione ospedaliera committente. Successivamente, il direttore dei lavori ha approvato le opere, ma l'ente pubblico ha rifiutato il pagamento. L'impresa ha quindi richiesto l'indennizzo per arricchimento senza causa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando che nei contratti pubblici le varianti non autorizzate dall'organo decisionale competente non danno diritto a compensi. Inoltre, l'azione di arricchimento senza causa è esclusa in caso di "arricchimento imposto", poiché l'approvazione tardiva del direttore dei lavori non equivale al riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico. L'impresa perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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