Un automobilista impugna una multa per transito in ZTL, ricevuta mentre accompagnava una persona disabile. Il Comune annulla la multa in autotutela, ma la causa prosegue per le spese legali. La Corte di Cassazione, applicando il principio di soccombenza virtuale, stabilisce che l'automobilista deve pagare le spese. La multa, al momento dell'emissione, era legittima perché il Comune non era a conoscenza del trasporto della persona disabile. Pertanto, l'automobilista è considerato il soccombente virtuale, giustificando l'addebito dei costi processuali.
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