A seguito di una complessa riorganizzazione aziendale sanitaria, un ente locale ha soppresso alcuni distretti, revocando anticipatamente gli incarichi dei relativi direttori medici. L'azienda ha poi avviato una procedura di ricollocazione riservata ai dirigenti in esubero, escludendo i direttori di distretto revocati. Questi ultimi hanno fatto causa chiedendo il risarcimento per perdita di chance. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'operato dell'azienda. I giudici hanno chiarito che i direttori di distretto, a differenza dei direttori di struttura complessa, beneficiano del congelamento del posto di provenienza. Pertanto, alla cessazione dell'incarico, non rimangono privi di ruolo e non possono essere considerati in esubero. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per difetti nella contestazione dell'interpretazione degli accordi sindacali.
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