Una società di capitali ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2010, con cui l'Amministrazione Finanziaria recuperava a tassazione quote di ammortamento e costi per carburante ritenuti indeducibili. Dopo una parziale vittoria in primo grado e una riforma totale in appello favorevole all'Ufficio, la causa è giunta in Cassazione. La società ha eccepito la corretta documentazione dei costi tramite fattura, data la consegna del carburante in serbatoi aziendali. Tuttavia, nelle more del giudizio, la contribuente ha presentato istanza di **definizione agevolata** ai sensi della Legge di Bilancio 2023. La Suprema Corte, preso atto della domanda di sanatoria, ha disposto la sospensione del processo per consentire il perfezionamento della procedura fiscale.
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