L'Agenzia delle Entrate ha negato a una società il rimborso di un credito d'imposta perché la sede legale dichiarata era inesistente. La società non ha impugnato il diniego, ma ha effettuato il riporto del credito IVA nelle dichiarazioni degli anni successivi, chiedendone nuovamente il rimborso. I giudici di merito avevano dato ragione alla società, distinguendo tra diritto al rimborso e diritto al riporto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che il riporto del credito IVA non è consentito se il precedente diniego di rimborso si fondava sull'inesistenza stessa del credito e non indicava alcuna somma spettante al contribuente. Di conseguenza, la società perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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