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D.P.R. 382/1980

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45 provvedimenti

Retribuzione collaboratori linguistici: la Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un ex lettore di madrelingua, ora collaboratore linguistico, che richiedeva un trattamento economico pari a quello di un ricercatore a tempo definito. Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha stabilito che la corretta interpretazione della normativa non prevede un aggancio permanente della retribuzione collaboratori linguistici a quella dei ricercatori. Invece, la legge garantisce la conservazione del trattamento economico più favorevole maturato in precedenza attraverso un 'assegno ad personam', che congela la differenza retributiva al momento del passaggio alla nuova qualifica, escludendo futuri adeguamenti automatici.
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Violazione del giudicato: la Cassazione fa chiarezza
Una lettrice universitaria, dopo aver ottenuto una sentenza definitiva che le riconosceva determinate differenze retributive e stabiliva l'inapplicabilità di una norma specifica, ha avviato un nuovo giudizio per il periodo successivo. La Corte d'Appello ha erroneamente ignorato la precedente decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice per violazione del giudicato, affermando che una sentenza passata in giudicato ha forza di legge tra le parti e non può essere disattesa in giudizi successivi che riguardano lo stesso rapporto di durata, a meno di sopravvenienze che ne mutino la natura.
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Indennità perequativa: Cassazione su medici universitari
Un gruppo di medici universitari ha richiesto l'adeguamento della loro indennità perequativa, basata su una normativa datata, per allinearla a quella dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta, sostenendo che una nuova legge avesse superato la precedente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei medici, stabilendo un principio fondamentale: la vecchia normativa resta valida (principio di ultrattività) fino a quando la nuova disciplina non viene completamente e concretamente attuata dall'Azienda Ospedaliera. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Trattamento economico lettori: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul trattamento economico dei lettori universitari, stabilendo i criteri per il calcolo della retribuzione equiparata a quella dei ricercatori. L'ordinanza chiarisce la natura riassorbibile dell'assegno 'ad personam' e i parametri di calcolo per i periodi antecedenti al 1987, accogliendo anche la richiesta di considerare l'impegno orario effettivamente svolto dal lavoratore.
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Giudicato esterno: vincolante per il futuro
Un docente, forte di una precedente sentenza definitiva che stabiliva il suo trattamento economico equiparato a quello di un ricercatore, ha citato in giudizio l'ateneo per ottenere lo stesso trattamento per gli anni successivi. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che il precedente giudicato esterno è vincolante anche per il futuro. La Corte ha chiarito che, avendo la sentenza precedente già valutato e disapplicato una normativa sopravvenuta, tale decisione si estende a tutto il rapporto di lavoro, impedendo di rimettere in discussione la questione.
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