Un medico ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria per ottenere il pagamento di crediti risalenti agli anni '80 e '90. Le sue richieste sono state respinte in primo e secondo grado per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato parzialmente la decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla prescrizione crediti medico: per interrompere la prescrizione, è sufficiente la prova della spedizione di una lettera raccomandata, in base alla presunzione di conoscenza, senza che sia necessario produrre l'avviso di ricevimento. La Corte ha però confermato che il termine di prescrizione per tali crediti è quinquennale e non decennale. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione alla luce di questo principio.
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