Un cittadino, già condannato con sentenza di patteggiamento irrevocabile, ha successivamente ottenuto per lo stesso fatto un decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Il condannato ha quindi richiesto la revoca della prima sentenza di condanna, invocando il principio del divieto di doppio giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto non può essere equiparato a una sentenza irrevocabile. Di conseguenza, non è possibile chiedere la revoca della condanna precedente in sede di esecuzione. L'eventuale duplicazione di iscrizioni nel casellario giudiziale deve essere risolta attraverso le apposite procedure amministrative di correzione del casellario, e non tramite il giudice dell'esecuzione.
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