Un gruppo di docenti e impiegati di una scuola a ordinamento speciale ha richiesto differenze retributive basate sui parametri delle Scuole Europee. Nei primi gradi di giudizio, i giudici hanno condannato l'istituto scolastico, ritenendo invalido il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e dichiarando la scuola contumace o l'appello inammissibile. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'istituto scolastico, pur dotato di autonomia, rientra a pieno titolo tra le amministrazioni statali. Di conseguenza, la rappresentanza legale spetta obbligatoriamente all'Avvocatura dello Stato. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso principale dell'ente pubblico, annullato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame del merito della vicenda retributiva.
Continua »