I contribuenti hanno impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate revocava l'agevolazione prima casa. I cittadini avevano richiesto il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile, ma la procedura amministrativa non si era conclusa in tempo per via dei ritardi del Comune. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al Fisco, ritenendo non provato l'effettivo trasferimento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei contribuenti, stabilendo che il ritardo causato dall'inerzia della pubblica amministrazione può costituire una causa di forza maggiore. Di conseguenza, l'agevolazione prima casa non si perde se il ritardo nel trasferimento della residenza è dovuto a impedimenti burocratici imprevedibili e inevitabili, non imputabili al cittadino. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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