Un Lavoratore, invalido del lavoro, è stato escluso da una graduatoria per l'assunzione come ausiliario specializzato nel settore sanitario pubblico. L'Azienda e i tribunali precedenti ritenevano che il Lavoratore non avesse i titoli professionali specifici richiesti da una circolare regionale, oltre al titolo di scuola dell'obbligo. La Corte di Cassazione ha stabilito che per i posti di Categoria A nel settore pubblico sanitario, che richiedono solo il titolo di scuola dell'obbligo, non si possono chiedere ulteriori requisiti assunzione categorie protette o esperienze lavorative non previsti dalla contrattazione collettiva. Le direttive regionali che impongono requisiti aggiuntivi sono illegittime se contrastano con la contrattazione collettiva. La Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa a un'altra Corte d'Appello per un nuovo esame, basato sui principi stabiliti. Il Lavoratore ha quindi ottenuto una nuova possibilità di far valere le proprie ragioni.
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