Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso di due docenti di strumento musicale, ordinando la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. La sentenza chiarisce che la classe di concorso per l'insegnamento di strumenti musicali (A-55) è unica e non frazionabile per singolo strumento. Di conseguenza, l'amministrazione scolastica aveva erroneamente calcolato il contingente di posti disponibili per il part-time, basandosi sui singoli strumenti anziché sulla dotazione organica complessiva della classe A-55 a livello provinciale, negando illegittimamente la richiesta delle ricorrenti.
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