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D.P.R. 153/1961

5 provvedimenti

Collaborazione fissa giornalistica: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L'INPGI aveva chiesto a un'Azienda Editrice contributi omessi per alcuni giornalisti. La Corte d'Appello aveva stabilito che i contributi erano dovuti per due giornalisti, ma non per una terza, la cui posizione non era stata riconosciuta come "collaborazione fissa giornalistica" o rapporto di lavoro subordinato. Entrambe le parti hanno presentato ricorso in Cassazione. L'INPGI contestava la mancata subordinazione della giornalista, mentre l'Azienda Editrice sollevava diverse eccezioni. La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, sottolineando che non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti in Cassazione e che i ricorsi presentavano vizi procedurali. La decisione precedente è stata quindi confermata.
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La casa privata è dipendenza aziendale nel rito del lavoro
Un giornalista, impiegato come corrispondente locale, ha fatto causa alla società editrice per ottenere la qualifica di redattore ordinario e contestare il licenziamento. Ha avviato la causa presso il Tribunale di Enna, città in cui lavorava da casa. L'azienda ha contestato la competenza del giudice, sostenendo che la propria sede legale fosse a Palermo e che l'abitazione del dipendente non potesse considerarsi una sede aziendale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'abitazione del giornalista, utilizzata stabilmente per raccogliere notizie e ricevere direttive, costituisce una vera e propria dipendenza aziendale nel rito del lavoro. Di conseguenza, il Tribunale di Enna è pienamente competente a decidere sulla causa.
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Lavoro giornalistico subordinato: autonomia batte contributi
L'ente previdenziale dei giornalisti ha richiesto a un Comune oltre 84.000 euro per contributi non versati, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato con la responsabile dell'ufficio stampa. Il Comune ha opposto il decreto ingiuntivo, affermando l'autonomia dell'incarico. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione, escludendo la subordinazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno evidenziato che la giornalista gestiva autonomamente il proprio tempo, si coordinava liberamente con le colleghe per le assenze e non era soggetta a un vincolo gerarchico o di reperibilità costante. Di conseguenza, l'utilizzo di strumenti comunali e la presenza in ufficio non bastano a dimostrare un rapporto subordinato, confermando la natura autonoma della collaborazione.
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Retribuzione giornalista collaboratore fisso: la guida
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro di un giornalista da autonomo a 'collaboratore fisso', la determinazione della giusta retribuzione non può basarsi solo sui minimi contrattuali. I giudici devono valutare l'effettiva quantità e qualità del lavoro svolto per calcolare eventuali differenze retributive. Nel caso di specie, pur confermando la natura subordinata del rapporto, la Corte ha rinviato alla Corte d'Appello il ricalcolo della retribuzione giornalista collaboratore fisso, accogliendo il ricorso della lavoratrice su questo specifico punto.
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Omessa comunicazione: udienza nulla e sentenza cassata
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello a causa di un grave vizio procedurale. Un lavoratore non era stato informato dell'anticipazione della data d'udienza, portando alla sua ingiusta dichiarazione di contumacia. L'omessa comunicazione di tale variazione ha violato il principio del contraddittorio, rendendo nulli l'udienza e il provvedimento finale. Il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio.
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