L'ente previdenziale dei giornalisti ha richiesto a un Comune oltre 84.000 euro per contributi non versati, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato con la responsabile dell'ufficio stampa. Il Comune ha opposto il decreto ingiuntivo, affermando l'autonomia dell'incarico. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione, escludendo la subordinazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno evidenziato che la giornalista gestiva autonomamente il proprio tempo, si coordinava liberamente con le colleghe per le assenze e non era soggetta a un vincolo gerarchico o di reperibilità costante. Di conseguenza, l'utilizzo di strumenti comunali e la presenza in ufficio non bastano a dimostrare un rapporto subordinato, confermando la natura autonoma della collaborazione.
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