Un gestore di un hotel cessava l'attività a seguito della riapertura, da parte di terzi, di una porta precedentemente murata per ragioni di sicurezza, accusando il locatore di inadempimento. La Cassazione ha escluso la responsabilità del locatore, definendo l'azione del terzo non come una 'molestia di diritto', ma come l'esercizio di un proprio diritto di proprietà. La Corte ha sottolineato che il locatore non è tenuto a garantire il conduttore da azioni di terzi che non avanzino pretese legali in conflitto con il contratto di locazione. Inoltre, il conduttore non ha provato il nesso causale tra la riapertura della porta e la necessaria cessazione dell'attività.
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