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D.P.R. 122/2013

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33 provvedimenti

Indennità di esclusività: no automatismo per medici
Un dirigente medico ha richiesto il riconoscimento di un incarico superiore e l'aumento dell'indennità di esclusività dopo aver maturato 5 anni di servizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non esiste alcun automatismo nell'attribuzione degli incarichi, i quali dipendono dalla disponibilità di posti e fondi. Inoltre, l'incremento dell'indennità è stato considerato una normale progressione di carriera, soggetta al blocco stipendiale previsto per il pubblico impiego e non un evento straordinario.
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Indennità di esclusività: no aumento con blocco stipendi
Un dirigente medico ha richiesto un incarico superiore e l'aumento dell'indennità di esclusività dopo cinque anni di servizio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'assegnazione di incarichi non è automatica ma dipende da fondi e posti disponibili. Inoltre, ha confermato che l'incremento dell'indennità rientra nel blocco stipendiale del pubblico impiego, non essendo un "evento straordinario" della dinamica retributiva.
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Compenso sanitari penitenziari: la Cassazione decide
Un gruppo di operatori sanitari, trasferiti dall'amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, aveva richiesto l'adeguamento del compenso secondo la normativa previgente. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito, stabilendo che dopo il trasferimento, il rapporto di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva e non più dalla L. 740/1970. Di conseguenza, il diritto alla rideterminazione automatica del compenso sanitari penitenziari non sussiste, essendo il trattamento economico soggetto alle procedure negoziali e al blocco degli stipendi del pubblico impiego.
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Società partecipate: stop al blocco stipendiale
Una ex dipendente di un'azienda a controllo pubblico ha richiesto il pagamento di differenze retributive derivanti dal rinnovo del CCNL. L'azienda si è opposta, invocando il blocco stipendiale applicato al settore pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, affermando che il rapporto di lavoro nelle società partecipate è di natura privatistica. Di conseguenza, il blocco stipendiale pubblico non si estende automaticamente e qualsiasi modifica dei trattamenti economici deve passare attraverso la contrattazione di secondo livello, non potendo essere imposta unilateralmente.
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Retribuzione società partecipate: No al blocco stipendi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26341/2025, ha stabilito che ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica non si applica il blocco stipendiale previsto per il pubblico impiego. Un lavoratore aveva richiesto le differenze retributive maturate a seguito del rinnovo del CCNL del settore terziario. La società, interamente partecipata da un ente pubblico, si era opposta invocando le norme sul contenimento della spesa pubblica. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, affermando che la disciplina sulla retribuzione società partecipate segue le regole del diritto privato. Qualsiasi intervento di contenimento dei costi del personale deve passare attraverso la contrattazione di secondo livello e non può essere imposto unilateralmente, disapplicando gli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale.
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Retribuzione Società Partecipate: No a tagli unilaterali
Una ex dipendente di una società a partecipazione pubblica ha richiesto gli adeguamenti salariali previsti dal rinnovo del CCNL. La società si è opposta, invocando obblighi di contenimento dei costi. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice, stabilendo che la retribuzione in società partecipate, pur soggetta a principi di sana gestione, può essere modificata solo tramite contrattazione collettiva di secondo livello e non con decisioni unilaterali.
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Anzianità servizio 2013: blocco economico confermato
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'anzianità di servizio 2013 per il personale della scuola non è valida ai fini dell'avanzamento economico e stipendiale. La sentenza chiarisce che il blocco, introdotto per contenere la spesa pubblica, ha 'sterilizzato' l'anno 2013 solo per gli aspetti retributivi, lasciando impregiudicati gli effetti giuridici della carriera. Il ricorso di una collaboratrice scolastica per ottenere il pagamento delle differenze retributive è stato quindi parzialmente accolto per il solo riconoscimento giuridico, ma respinto per la parte economica.
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Blocco stipendi scuola: Cassazione e anzianità 2013
Una docente ha richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel 2013 ai fini della progressione stipendiale, anno interessato dal blocco stipendi scuola. La Corte di Cassazione, riformando la decisione d'appello, ha stabilito che l'anzianità del 2013 è permanentemente "sterilizzata" per gli effetti economici, pur rimanendo valida per quelli giuridici (es. mobilità). Il recupero economico è possibile solo tramite un futuro accordo di contrattazione collettiva. La richiesta di differenze retributive è stata respinta.
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Società partecipate: no al blocco stipendi unilaterale
Una lavoratrice di una società partecipata ha rivendicato il diritto agli aumenti salariali previsti dal rinnovo del CCNL. L'azienda si opponeva, richiamando le norme sul contenimento dei costi del settore pubblico. La Corte di Cassazione ha stabilito che le società partecipate sono soggette al diritto privato e non possono disapplicare unilateralmente il CCNL. Qualsiasi deroga ai trattamenti economici deve passare obbligatoriamente attraverso una contrattazione di secondo livello, respingendo l'idea che il blocco stipendi del pubblico impiego si estenda a queste realtà.
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Società Partecipate: No al blocco stipendi unilaterale
La Corte di Cassazione, con la sentenza 25707/2025, ha stabilito un principio fondamentale per i dipendenti delle società partecipate. Un'azienda a controllo pubblico non può rifiutarsi unilateralmente di applicare gli aumenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), anche se deve rispettare vincoli di spesa. La Corte ha chiarito che il rapporto di lavoro in queste società è di natura privatistica e qualsiasi modifica ai diritti economici dei lavoratori deve passare obbligatoriamente attraverso una contrattazione di secondo livello con i sindacati, non potendo essere imposta da un atto unilaterale dell'azienda o dell'ente pubblico controllante.
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Anzianità di servizio: la Cassazione sul blocco 2013
Una docente ha richiesto la corretta ricostruzione di carriera includendo il servizio prestato all'estero. Le corti di merito avevano applicato il blocco stipendiale per gli anni 2010-2013, riducendo l'anzianità riconosciuta. La Corte di Cassazione ha stabilito che il blocco sull'anzianità di servizio per l'anno 2013 ha solo effetti economici e non giuridici. Gli anni 2011 e 2012 erano già stati recuperati tramite contrattazione collettiva. La sentenza d'appello è stata quindi annullata con rinvio.
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Progressione di carriera: diritto alla promozione
Un avvocato dipendente di un ente pubblico previdenziale, pur essendosi classificato utilmente in una selezione interna, si è visto negare la promozione a causa della mancata approvazione formale della graduatoria. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ente non può interrompere arbitrariamente una procedura legittimamente avviata, confermando il diritto del lavoratore alla progressione di carriera. La sentenza chiarisce che il 'blocco' normativo degli stipendi ha inciso solo sugli effetti economici, non sul diritto giuridico alla promozione. Di conseguenza, al lavoratore è stato riconosciuto l'inquadramento superiore con decorrenza giuridica retroattiva, il risarcimento del danno per il periodo intermedio e gli effetti economici a partire dalla fine del blocco.
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Blocco stipendi PA: non si applica al privato
Una lavoratrice di un Comune, assunta con contratto di diritto privato del settore edile, si è vista negare gli aumenti contrattuali a causa delle norme sul blocco stipendi pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che il blocco della contrattazione collettiva previsto per il settore pubblico (art. 9, c. 17, D.L. 78/2010) non si applica ai rapporti di lavoro regolati da CCNL privati, anche se il datore di lavoro è un ente pubblico. La Corte ha distinto tale blocco da quello, più generale e temporalmente limitato, relativo al trattamento economico individuale.
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