La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due fratelli accusati di traffico illecito di rifiuti per aver gestito abusivamente ingenti quantitativi di terre e rocce da scavo su un terreno comune. Il materiale, inizialmente considerato sottoprodotto, è diventato rifiuto a causa della scadenza delle autorizzazioni e del superamento dei limiti quantitativi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore effettivo del sito, confermando la sua responsabilità. Al contrario, ha accolto il ricorso del fratello comproprietario del terreno. I giudici hanno chiarito che la semplice comproprietà, il legame di parentela o la consapevolezza dell'attività illecita non bastano a configurare un concorso morale nel reato, richiedendosi invece una prova concreta di un contributo causale ed efficiente alla realizzazione dell'illecito.
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