Una società agricola ha contestato un avviso di accertamento ICI per il 2002, sostenendo la natura rurale dei propri immobili, nonostante fossero iscritti in catasto con categorie non rurali (D/8 e C/2). La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'esenzione fiscale, la classificazione catastale formale è l'elemento decisivo. La semplice presentazione di una domanda di rettifica non è sufficiente per ottenere il beneficio fiscale se, nell'anno di imposta di riferimento, l'immobile non risulta ancora censito nelle corrette categorie rurali (A/6 o D/10).
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