Una lavoratrice ha fatto causa al Ministero dell'Istruzione per ottenere la rettifica del proprio punteggio e il corretto posizionamento nelle graduatorie d'istituto ATA di terza fascia, lamentando la mancata valutazione del servizio svolto presso enti di formazione. Il Tribunale si era dichiarato incompetente a favore del giudice amministrativo, ritenendo la procedura simile a un concorso pubblico. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribaltato la decisione, stabilendo che la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro). La formazione di tali elenchi non costituisce una procedura concorsuale, poiché non prevede valutazioni discrezionali o comparative, ma un calcolo automatico dei punteggi. Di conseguenza, si discute di diritti soggettivi del lavoratore.
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