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D.M. 384/1997

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Cessione Credito IRES: Valida Anche se Incerto al Momento dell’Accordo
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di Cessione credito IRES da una società fallita a un'altra. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, sostenendo che il credito fosse "futuro" al momento della cessione, poiché non ancora indicato nella dichiarazione fiscale. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto al rimborso. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che il credito d'imposta, sebbene incerto al momento dell'accordo, diventa certo e cedibile quando le operazioni di liquidazione lo definiscono e la cessione viene notificata. La sentenza conferma la validità della cessione, anche se il credito si è concretizzato durante la procedura fallimentare.
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Cessione del credito tributario: quando il Fisco nega il rimborso
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in merito alla cessione del credito tributario (nello specifico, crediti IVA) effettuata da una società a favore di un istituto bancario. La Corte ha stabilito che la cessione del credito d'imposta è inefficace e inopponibile al Fisco se non viene notificata sia all'Agenzia delle Entrate sia all'Agente della Riscossione. Inoltre, in caso di impugnazione del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, spetta al contribuente (o al suo cessionario) l'onere di provare la sussistenza del diritto al rimborso producendo la documentazione richiesta dall'ufficio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Cessione parziale del credito IVA: sì al rimborso della banca
Una banca, in qualità di cessionaria del credito d'imposta di una società fallita, ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso di una quota di tale credito. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo vietata la cessione frazionata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la cessione parziale del credito IVA è pienamente legittima. A differenza delle imposte dirette, per le quali esistono specifici divieti di frazionamento, per l'IVA non vi è alcuna norma limitativa. Di conseguenza, il cessionario ha pieno diritto a ottenere il rimborso della quota di credito acquistata, oltre ai relativi interessi.
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Cessione parziale del credito IVA: la banca batte il Fisco
Una banca, avendo acquistato una quota del credito IVA del 2000 da una società fallita, ha chiesto il rimborso all'Amministrazione Finanziaria. Di fronte al silenzio-rifiuto del Fisco, la banca ha fatto ricorso. I giudici di merito hanno negato il rimborso, ritenendo vietata la cessione parziale del credito IVA. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca. I giudici hanno stabilito che la cessione parziale del credito IVA è pienamente legittima. A differenza delle imposte dirette, per l'IVA non esistono divieti di legge che impediscano di cedere solo una parte del credito. Di conseguenza, la banca ha diritto a ottenere il rimborso della quota acquistata, oltre agli interessi di legge.
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Cessione Credito IVA Infrannuale: Fisco Perde, Impresa Vince
Un'impresa acquista un credito IVA trimestrale da un'altra società, ma l'Agenzia delle Entrate nega il rimborso sostenendo che solo i crediti annuali sono trasferibili. La Corte di Cassazione ha dato torto al Fisco, stabilendo che la cessione credito IVA infrannuale è pienamente legittima. Secondo i giudici, in assenza di un divieto esplicito, vale il principio generale del codice civile sulla libera trasferibilità dei crediti. La normativa fiscale citata dall'Agenzia non vieta la cessione, ma si limita a regolare le modalità con cui il Fisco può recuperare le somme dal nuovo creditore, presupponendo quindi che la cessione sia valida. Di conseguenza, l'impresa che ha acquistato il credito ha diritto al rimborso.
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Rimborso parziale: i rischi di mancata impugnazione
Una società ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria dopo aver ricevuto un rimborso parziale di un credito IRES acquistato da una procedura fallimentare. La Corte di Cassazione ha confermato che l'erogazione di un rimborso parziale, motivata dalla carenza documentale per la parte residua, costituisce un provvedimento di diniego implicito. Tale atto deve essere impugnato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua comunicazione. La mancata impugnazione determina la decadenza dal diritto di contestare il mancato accoglimento integrale, rendendo inammissibile qualsiasi ricorso successivo basato sulla formazione del silenzio-rifiuto.
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