Una banca, in qualità di cessionaria del credito d'imposta di una società fallita, ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso di una quota di tale credito. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo vietata la cessione frazionata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la cessione parziale del credito IVA è pienamente legittima. A differenza delle imposte dirette, per le quali esistono specifici divieti di frazionamento, per l'IVA non vi è alcuna norma limitativa. Di conseguenza, il cessionario ha pieno diritto a ottenere il rimborso della quota di credito acquistata, oltre ai relativi interessi.
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