Un docente, in possesso di un diploma di conservatorio (AFAM) secondo il vecchio ordinamento, ha richiesto l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diploma AFAM non ha un valore abilitante automatico per l'insegnamento. La Corte ha sottolineato la netta distinzione tra il titolo di studio, che consente l'accesso all'insegnamento, e il titolo abilitante, che certifica la preparazione specifica alla didattica e che costituisce requisito indispensabile per l'iscrizione nelle GAE, ormai chiuse a nuovi inserimenti.
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