L'Agenzia delle Entrate ha cercato di riscuotere un'imposta di registro da una Contribuente. L'avviso di liquidazione iniziale era stato confermato da una sentenza tributaria, divenuta definitiva per mancata impugnazione della Contribuente. Successivamente, l'Agenzia ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto per un co-debitore, a seguito di nuove norme (ius superveniens). La Contribuente ha contestato la cartella esattoriale, sostenendo che l'annullamento in autotutela dovesse estendersi anche a lei. La Corte di Cassazione ha stabilito che un giudicato tributario definitivo, che accerta la legittimità di una pretesa fiscale, impedisce all'Amministrazione finanziaria di annullare l'atto in autotutela per le stesse ragioni, anche se intervengono nuove interpretazioni normative. L'autotutela per un co-debitore non intacca la definitività della sentenza per l'altro.
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