Una lavoratrice ha richiesto la pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata, sostenendo che la decorrenza dovesse partire dal momento in cui ha maturato i requisiti tramite il cumulo dei contributi. I tribunali di merito le avevano dato ragione. Tuttavia, l'ente previdenziale ha impugnato la decisione, e la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Corte ha stabilito che la decorrenza pensione Gestione separata, in caso di cumulo, non coincide con la maturazione dei requisiti, ma con la data di presentazione della domanda di opzione, momento in cui i contributi esterni vengono effettivamente computati ai fini del calcolo.
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